È stato pubblicato l’Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 è stato pubblicato l’Accordo Stato-Regioni (ASR 2025) approvato il 17 aprile 2025 in sede di Conferenza Stato- Regioni.
Il nuovo Accordo provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi precedenti sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il testo pubblicato considera quindi i seguenti percorsi formativi e i relativi corsi di aggiornamento:
- DATORI DI LAVORO
- DIRIGENTI
- PREPOSTI
- LAVORATORI
- DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI RSPP/ASPP
- COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE e CSP)
- LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
- ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL D.LGS. 81/08.
I punti salienti
Confermata la previsione relativa ad un generale periodo transitorio (in particolare per la formazione del datore di lavoro e del preposto).
I datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del ASR 2025 in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, ovvero entro il 19 maggio 2027.
Ai sensi del comma 7-ter dell’art. 37, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ASR 2025, l’aggiornamento periodico dei preposti deve essere ripetuto con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. In fase transitoria l’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore, ovvero entro il 19 maggio 2026.
VALIDITÀ DEI PRECEDENTI CREDITI FORMATIVI
Il credito formativo per i corsi già svolti in conformità agli accordi abrogati, se conclusi prima del 24 maggio 2025, rimane valido. Nel dettaglio:
- I corsi per datore di lavoro erogati prima del 24/5/25 (data di entrata in vigore del nuovo Accordo 2025), i cui contenuti siano conformi al nuovo accordo sono riconosciuti. In questo caso, dovrà quindi essere effettuato solo l’aggiornamento quinquennale dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
- I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati al 24/5/25 (data di entrata in vigore dell’accordo 2025), con contenuti conformi al nuovo accordo 2025 sono ugualmente riconosciuti. Dovrà, quindi, essere effettuato solo l’aggiornamento quinquennale dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
- I corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione di macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti già erogati alla data di entrata in vigore del nuovo accordo (24/5/25), i cui contenuti siano conformi all’accordo 2025, sono riconosciuti e si dovrà procedere con l’aggiornamento sempre calcolando il quinquennio dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
Accedi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/05/24/25A03080/SG