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LEGGE PMI 2026: nuovi adempimenti in materia di lavoro agile e addestramento lavoratori
La Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale sulle PMI), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026, entrata in vigore il 7 aprile 2026, introduce modifiche sostanziali al D. lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) in materia di lavoro agile e addestramento lavoratori. 

Salute e Sicurezza nel Lavoro Agile 

La legge introduce il comma 7-bis all’art. 3: questa norma disciplina gli obblighi di sicurezza per le attività rese in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.

 Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Emerge, dunque, chiaro l’obbligo di informativa scritta annuale: l’assolvimento degli obblighi di sicurezza, in particolare quelli relativi all’uso di videoterminali, è garantito dalla consegna al lavoratore e al RLS/RLST di un’informativa scritta con cadenza almeno annuale. Tale documento deve individuare i rischi generali e quelli specifici della modalità di lavoro esterna. Prima dell’introduzione di questo comma, l’obbligo già sussisteva ma era contenuto solamente nella legge 81/2017 (normativa sul lavoro agile). 

Viene, inoltre, sancito espressamente l’obbligo del lavoratore di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione predisposte per fronteggiare i rischi esterni ai locali aziendali.

L’obbligo di informativa, oltre ad essere stato inserito nel testo unico sulla sicurezza è accompagnato da un regime sanzionatorio (Art. 55): la mancata consegna dell’informativa annuale viene sanzionata con l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 1.700 a € 7.400. La violazione è configurabile anche in assenza di evento dannoso e l’obbligo è immediatamente operativo.

Formazione e Addestramento

La legge 34/2026, con l’articolo 10, modifica l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, introducendo flessibilità e nuove tecnologie nella formazione:

L’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato.

L’ addestramento, quindi deve essere a cura di una persona esperta, sul luogo di lavoro, e può essere effettuato avvalendosi di tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale. L’azienda è tenuta a redigere un Registro dell’Addestramento, per tracciare ogni intervento di addestramento, anche in formato informatizzato. Inoltre, la formazione obbligatoria può essere erogata anche in periodi di sospensione o riduzione dell’orario per CIG (Cassa Integrazione), qualora il lavoratore si rifiutasse di partecipare al corso di formazione, lo stesso decade dal trattamento. 

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